(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'organizzazione turistica regionale, perseguendo il fine di una piu' efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell'Art. 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonche' ai principi di cui all'Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del settore turistico, provvede al coordinamento tra gli enti operanti nel settore turistico, svolge l'attivita' di vigilanza e controllo sulle agenzie di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo sviluppo del turismo mediante l'erogazione di incentivi. 3. La presente legge e' la legge regionale organica del turismo e come tale non puo' essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.