(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 3 del 18 gennaio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.   La   Regione   autonoma   Friuli-Venezia  Giulia  disciplina
l'organizzazione turistica regionale, perseguendo il fine di una piu'
efficace   promozione   turistica   mediante   la   razionalizzazione
dell'attivita'  amministrativa  e  l'ottimizzazione delle risorse, in
attuazione   dell'Art.   4,   primo   comma,   n.   10,  della  legge
costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonche'
ai  principi  di  cui all'Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni.
    2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del
settore  turistico,  provvede  al coordinamento tra gli enti operanti
nel  settore  turistico,  svolge l'attivita' di vigilanza e controllo
sulle  agenzie  di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo
sviluppo del turismo mediante l'erogazione di incentivi.
    3. La presente legge e' la legge regionale organica del turismo e
come  tale  non  puo'  essere  abrogata, derogata, sospesa o comunque
modificata  da  altre  norme  di  legge  regionale,  se  non  in modo
esplicito,  mediante  l'indicazione  precisa  delle  disposizioni  da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.